Sardegna zona bianca. Il testo dell’ordinanza Solinas

Art.1) Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del
distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida
per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore,
con possibilità di modularne l’esercizio in aumento ovvero in diminuzione,
secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo
2021 è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone
puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione
di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore
21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali
riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico
istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto
Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte,
con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:

  • palestre, scuole di danza (senza contatto);
  • centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
  • musei e luoghi della cultura.
    Art.2) Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie
    locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di
    fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino
    alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause esimenti già
    previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. “gialle”.
    Art.3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata
    (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza
    dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le
    caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di
    natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di
    sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
    È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento
    allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e
    grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve
    comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
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