Contagi preoccupanti. Stretta di Solinas per chi arriva da 4 Nazioni

Il 90% dei contagi registrati nell’ultimo mese derivano da contatti avuti fuori dall’Italia. Un dato che ha portato il Presidente della Regione, Cristian Solinas, a imporre alcune regole per chi arriva da Spagna, Croazia, Malta e Grecia.

Ecco l’ordinanza:

  1. Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione:
    a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato l per mezzo di tampone e risultato negativo;
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
  2. I passeggeri di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale all’azienda sanitaria competente.
  3. In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivitĆ  all’AutoritĆ  sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’AutoritĆ  sanitaria, ad isolamento fiduciario.
  1. Nelle more dell’effettuazione del test di cui al comma 1, lettera b) ĆØ fatto altresƬ obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
    Art. 2) Le societĆ  di gestione aeroportuale, l’AutoritĆ  di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanitĆ  della Regione Sardegna, dell’arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo dai paesi di cui all’art. 1.
    Art. 3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 13 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarĆ  costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
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