Contagi preoccupanti. Stretta di Solinas per chi arriva da 4 Nazioni
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Il 90% dei contagi registrati nell’ultimo mese derivano da contatti avuti fuori dall’Italia. Un dato che ha portato il Presidente della Regione, Cristian Solinas, a imporre alcune regole per chi arriva da Spagna, Croazia, Malta e Grecia.
Ecco l’ordinanza:
- Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione:
a) presentazione dellāattestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti allāingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato l per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dellāarrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dallāingresso nel territorio regionale presso lāazienda sanitaria locale di riferimento. - I passeggeri di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale allāazienda sanitaria competente.
- In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo lāobbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellāAutoritĆ sanitaria, ad isolamento fiduciario.
- Nelle more dellāeffettuazione del test di cui al comma 1, lettera b) ĆØ fatto altresƬ obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui allāallegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
Art. 2) Le societĆ di gestione aeroportuale, lāAutoritĆ di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla direzione generale dellāAssessorato dellāigiene e sanitĆ della Regione Sardegna, dellāarrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo dai paesi di cui allāart. 1.
Art. 3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 13 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dellāandamento della curva di diffusione del virus, che sarĆ costantemente monitorata dai competenti organi dellāamministrazione e delle aziende.