Nuova ordinanza Solinas. La decisione sulle discoteche che fa discutere
Ecco i nuovi articoli dell’ordinanza firmata ieri in tarda serata dal Presidente della Regione Christian Solinas. Sostanzialmente, le discoteche rimangono aperte, ma con regole difficili da attuare:
Art. 1) Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06 agosto 2020, allegato 1 del DPCM del 7 agosto 2020.
Art. 2) I soggetti gestori dei locali nei quali si svolgono le attività di cui all’art. 1 sono tenuti a:
- garantire percorsi differenziati per l’ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila;
- eseguire la misurazione della temperatura corporea all’ingresso;
- tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici;
- utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande;
- contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza;
- comunicare alla Stazione del CFVA competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale.
Art. 3) Il CFVA concorre con i corpi di Polizia locale e le forze dell’ordine alle attività di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente ordinanza;