Fase 2. Nella notte l’ordinanza Solinas sui trasporti. I 5 articoli

Art. 1) In armonia con le previsioni del Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020 e con l’esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine di un controllo preventivo di un potenziale ritorno della diffusione epidemiologica del Covid-19, è disposto il seguente calendario di ripresa dei voli dagli Aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia:
a) a decorrere dal 3 giugno 2020 i collegamenti aerei in continuità territoriale
verso Roma Fiumicino e Milano e vv.;
b) a decorrere dal 13 giugno 2020 i collegamenti aerei con i restanti aeroporti
nazionali;
c) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti
internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica.
Per il trasporto marittimo si fa riferimento all’art. 2 del Decreto Interministeriale n.227 del 2 giugno 2020. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri potranno riprendere operatività a decorrere dal 25
giugno 2020.
Art. 2) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante
l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità.

La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta
dell’avvenuta registrazione.
In sede di prima applicazione della presente ordinanza:

  • per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla registrazione;
  • in via eccezionale ed al fine di prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, nelle giornate del 3 e del 4 giugno 2020, i passeggeri imbarcati su navi in linea da/e verso la Sardegna, già muniti di autorizzazione ai sensi delle previgenti Ordinanze, sono autorizzati alla partenza o allo sbarco;
  • fino al 12 giugno 2020, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla compilazione della registrazione prima dell’imbarco in via telematica è possibile la compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto, che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali.
  • Art. 3) A decorrere dal 3 giugno 2020, tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:
    a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto presso l’autorità aereoportuale o l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvede ad attivare le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale della Sanità n.159 del 4 marzo 2020; b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale.
    Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il
    riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale.
    Art. 4) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione

Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 3 giugno 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile;
Art. 5) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

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