
Santu Lussurgiu, troppi casi. E il Sindaco Loi ordina il coprifuoco dalle 18 e tante restrizioni
Negli ultimi giorni, due decesso e 8 contagi. Ecco quindi la decisione sofferta: provvedimento da zona rossa quello preso oggi dal Sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi. Nel tardo pomeriggio ha emanato un’ordinanza che prevede, innanzitutto, il coprifuoco dalle 18.
Ecco i dettagli:
con decorrenza dalle ore 24.00 di domenica 15 novembre e fino alle ore 05.00 di lunedì 30 novembre 2020:
-vige l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutto l’arco della giornata, sia all’aperto che al chiuso nonché di igienizzare costantemente le mani; le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con sé anche se ci si sposta individualmente con mezzi privati, ed esibite agli organi di
vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso
continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento, equivale a non indossarla e configura inottemperanza
alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica;
– è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, ovvero a tutti coloro che fanno parte della rete dei contatti di persone risultate positive, fino all’accertamento della propria condizione di guarigione nonché a tutti coloro i cui familiari conviventi presentano sintomi riconducibili all’epidemia, tra cui febbre superiore a 37,5° per i quali vige l’obbligo di avvertire tempestivamente le autorità sanitarie;
– dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo, è vietato ogni spostamento all’interno del territorio comunale di Santu Lussurgiu, salvo che per estrema necessità (tra cui l’acquisto di beni alimentari e di
consumo), comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; è sempre consentito il rientro al proprio domicilio/residenza al termine dell’attività lavorativa o del motivato spostamento; anche in questa fascia d’orario è necessario dimostrare mediante autodichiarazione, da redigersi sulla base del modello allegato, che i motivi dello spostamento rientrano tra quelli consentiti. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
– dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo è fatto divieto assoluto di sostare presso i giardini pubblici, gli spazi antistanti nonché tutti gli altri spazi pubblici in cui possono crearsi assembramenti;
– nelle restanti ore della giornata (dalle 5 alle ore 18) è sempre vietato, in analogia a quanto disposto per i locali pubblici, sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico
in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata;
– è fatto obbligo a tutti gli operatori economici di qualsiasi tipologia di attività di indossare costantemente la mascherina, verificando nel contempo l’utilizzo della stessa da parte degli utenti e dei clienti, indossandola durante la permanenza, il cui tempo deve essere quello strettamente necessario per effettuare gli acquisti;
– i titolari ed esercenti di locali pubblici quali bar, ristoranti etc, che possono somministrare al pubblico presso i propri locali, hanno l’obbligo di esporre e comunicare il numero massimo di posti a sedere all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale: gli stessi rispondono direttamente di
eventuali contravvenzioni alla presente prescrizione anche da parte dei clienti;
-dopo le ore 18 gli esercizi di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie da asporto, gastronomia etc.) potranno continuare ad espletare il servizio solo ed esclusivamente per l’asporto e consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie: sono tassativamente vietati pertanto la sosta del pubblico fuori dagli esercizi con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale, nonché ogni forma di assembramento;
-tutte le attività commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicola, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attività produttiva e di servizi continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
– nel caso di svolgimento di attività lavorative presso il domicilio, è obbligatorio indossare costantemente la mascherina, igienizzare le mani e, laddove possibile in relazione alla tipologia di attività, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro evitando i contatti;
– dalle ore 18,00 di ogni giorno è altresì vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, altri alcolici e superalcolici), sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico; si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere;
– sono chiusi il museo e la biblioteca comunale;
– proseguono in presenza i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attività formative per le quali è stabilita la modalità a distanza; sono altresì consentite le altre attività educative (es. SET) con rapporto 1/1;
– è chiuso il mercato settimanale e vietata la vendita ambulante in tutto il territorio comunale;
– è consentito svolgere attività motoria all’aria aperta esclusivamente in forma individuale ovvero in compagnia solo laddove ricorrano le condizioni (es. accompagnare minori o persone non autosufficienti);
– è consentita l’attività sportiva all’aria aperta garantendo tassativamente il distanziamento interpersonale di 2 metri: è vietata ogni altro tipo di attività correlata tra cui riunioni conviviali al termine dell’attività sportiva;
– si rammenta che sono vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto le riunioni conviviali conseguenti alle cerimonie civili e religiose; con riguardo alle abitazioni private si rammenta altresì che è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi;
– per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, è fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione all’interno della chiesa è limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; è fatto divieto assoluto di assembramento all’esterno della Chiesa nonché all’interno del cimitero; è vietato altresì qualsiasi corteo verso il medesimo
