
Santu Lussurgiu, troppi casi. E il Sindaco Loi ordina il coprifuoco dalle 18 e tante restrizioni
Negli ultimi giorni, due decesso e 8 contagi. Ecco quindi la decisione sofferta: provvedimento da zona rossa quello preso oggi dal Sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi. Nel tardo pomeriggio ha emanato un’ordinanza che prevede, innanzitutto, il coprifuoco dalle 18.
Ecco i dettagli:
con decorrenza dalle ore 24.00 di domenica 15 novembre e fino alle ore 05.00 di lunedƬ 30 novembre 2020:
-vige lāobbligo di utilizzo della mascherina per tutto lāarco della giornata, sia allāaperto che al chiuso nonchĆ© di igienizzare costantemente le mani; le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con sĆ© anche se ci si sposta individualmente con mezzi privati, ed esibite agli organi di
vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di etĆ inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilitĆ e patologie incompatibili con lāuso
continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento, equivale a non indossarla e configura inottemperanza
alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica;
– ĆØ fatto divieto di mobilitĆ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dellāautoritĆ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, ovvero a tutti coloro che fanno parte della rete dei contatti di persone risultate positive, fino all’accertamento della propria condizione di guarigione nonchĆ© a tutti coloro i cui familiari conviventi presentano sintomi riconducibili allāepidemia, tra cui febbre superiore a 37,5° per i quali vige lāobbligo di avvertire tempestivamente le autoritĆ sanitarie;
– dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo, ĆØ vietato ogni spostamento allāinterno del territorio comunale di Santu Lussurgiu, salvo che per estrema necessitĆ (tra cui lāacquisto di beni alimentari e di
consumo), comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; ĆØ sempre consentito il rientro al proprio domicilio/residenza al termine dellāattivitĆ lavorativa o del motivato spostamento; anche in questa fascia dāorario ĆØ necessario dimostrare mediante autodichiarazione, da redigersi sulla base del modello allegato, che i motivi dello spostamento rientrano tra quelli consentiti. La veridicitĆ delle autodichiarazioni sarĆ oggetto di controlli successivi e lāaccertata falsitĆ di quanto dichiarato costituisce reato.
– dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo ĆØ fatto divieto assoluto di sostare presso i giardini pubblici, gli spazi antistanti nonchĆ© tutti gli altri spazi pubblici in cui possono crearsi assembramenti;
– nelle restanti ore della giornata (dalle 5 alle ore 18) ĆØ sempre vietato, in analogia a quanto disposto per i locali pubblici, sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico
in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorchƩ muniti di mascherina regolarmente posizionata;
– ĆØ fatto obbligo a tutti gli operatori economici di qualsiasi tipologia di attivitĆ di indossare costantemente la mascherina, verificando nel contempo lāutilizzo della stessa da parte degli utenti e dei clienti, indossandola durante la permanenza, il cui tempo deve essere quello strettamente necessario per effettuare gli acquisti;
– i titolari ed esercenti di locali pubblici quali bar, ristoranti etc, che possono somministrare al pubblico presso i propri locali, hanno lāobbligo di esporre e comunicare il numero massimo di posti a sedere allāaperto e al chiuso, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale: gli stessi rispondono direttamente di
eventuali contravvenzioni alla presente prescrizione anche da parte dei clienti;
-dopo le ore 18 gli esercizi di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie da asporto, gastronomia etc.) potranno continuare ad espletare il servizio solo ed esclusivamente per lāasporto e consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie: sono tassativamente vietati pertanto la sosta del pubblico fuori dagli esercizi con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale, nonchĆ© ogni forma di assembramento;
-tutte le attivitĆ commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicola, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attivitĆ produttiva e di servizi continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare allāinterno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
– nel caso di svolgimento di attivitĆ lavorative presso il domicilio, ĆØ obbligatorio indossare costantemente la mascherina, igienizzare le mani e, laddove possibile in relazione alla tipologia di attivitĆ , mantenere la distanza interpersonale di 1 metro evitando i contatti;
– dalle ore 18,00 di ogni giorno ĆØ altresƬ vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, altri alcolici e superalcolici), sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico; si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere;
– sono chiusi il museo e la biblioteca comunale;
– proseguono in presenza i servizi educativi dellāinfanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attivitĆ formative per le quali ĆØ stabilita la modalitĆ a distanza; sono altresƬ consentite le altre attivitĆ educative (es. SET) con rapporto 1/1;
– ĆØ chiuso il mercato settimanale e vietata la vendita ambulante in tutto il territorio comunale;
– ĆØ consentito svolgere attivitĆ motoria allāaria aperta esclusivamente in forma individuale ovvero in compagnia solo laddove ricorrano le condizioni (es. accompagnare minori o persone non autosufficienti);
– ĆØ consentita lāattivitĆ sportiva allāaria aperta garantendo tassativamente il distanziamento interpersonale di 2 metri: ĆØ vietata ogni altro tipo di attivitĆ correlata tra cui riunioni conviviali al termine dellāattivitĆ sportiva;
– si rammenta che sono vietate nei luoghi al chiuso e allāaperto le riunioni conviviali conseguenti alle cerimonie civili e religiose; con riguardo alle abitazioni private si rammenta altresƬ che ĆØ fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi;
– per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, ĆØ fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione allāinterno della chiesa ĆØ limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; ĆØ fatto divieto assoluto di assembramento allāesterno della Chiesa nonchĆ© allāinterno del cimitero; ĆØ vietato altresƬ qualsiasi corteo verso il medesimo
