Santu Lussurgiu, troppi casi. E il Sindaco Loi ordina il coprifuoco dalle 18 e tante restrizioni

Negli ultimi giorni, due decesso e 8 contagi. Ecco quindi la decisione sofferta: provvedimento da zona rossa quello preso oggi dal Sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi. Nel tardo pomeriggio ha emanato un’ordinanza che prevede, innanzitutto, il coprifuoco dalle 18.

Ecco i dettagli:

con decorrenza dalle ore 24.00 di domenica 15 novembre e fino alle ore 05.00 di lunedƬ 30 novembre 2020:
-vige l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutto l’arco della giornata, sia all’aperto che al chiuso nonchĆ© di igienizzare costantemente le mani; le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con sĆ© anche se ci si sposta individualmente con mezzi privati, ed esibite agli organi di
vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di etĆ  inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilitĆ  e patologie incompatibili con l’uso
continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento, equivale a non indossarla e configura inottemperanza
alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica;
– ĆØ fatto divieto di mobilitĆ  dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritĆ  sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, ovvero a tutti coloro che fanno parte della rete dei contatti di persone risultate positive, fino all’accertamento della propria condizione di guarigione nonchĆ© a tutti coloro i cui familiari conviventi presentano sintomi riconducibili all’epidemia, tra cui febbre superiore a 37,5° per i quali vige l’obbligo di avvertire tempestivamente le autoritĆ  sanitarie;
– dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo, ĆØ vietato ogni spostamento all’interno del territorio comunale di Santu Lussurgiu, salvo che per estrema necessitĆ  (tra cui l’acquisto di beni alimentari e di
consumo), comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; ĆØ sempre consentito il rientro al proprio domicilio/residenza al termine dell’attivitĆ  lavorativa o del motivato spostamento; anche in questa fascia d’orario ĆØ necessario dimostrare mediante autodichiarazione, da redigersi sulla base del modello allegato, che i motivi dello spostamento rientrano tra quelli consentiti. La veridicitĆ  delle autodichiarazioni sarĆ  oggetto di controlli successivi e l’accertata falsitĆ  di quanto dichiarato costituisce reato.
– dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo ĆØ fatto divieto assoluto di sostare presso i giardini pubblici, gli spazi antistanti nonchĆ© tutti gli altri spazi pubblici in cui possono crearsi assembramenti;
– nelle restanti ore della giornata (dalle 5 alle ore 18) ĆØ sempre vietato, in analogia a quanto disposto per i locali pubblici, sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico
in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorchƩ muniti di mascherina regolarmente posizionata;
– ĆØ fatto obbligo a tutti gli operatori economici di qualsiasi tipologia di attivitĆ  di indossare costantemente la mascherina, verificando nel contempo l’utilizzo della stessa da parte degli utenti e dei clienti, indossandola durante la permanenza, il cui tempo deve essere quello strettamente necessario per effettuare gli acquisti;
– i titolari ed esercenti di locali pubblici quali bar, ristoranti etc, che possono somministrare al pubblico presso i propri locali, hanno l’obbligo di esporre e comunicare il numero massimo di posti a sedere all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale: gli stessi rispondono direttamente di
eventuali contravvenzioni alla presente prescrizione anche da parte dei clienti;

-dopo le ore 18 gli esercizi di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie da asporto, gastronomia etc.) potranno continuare ad espletare il servizio solo ed esclusivamente per l’asporto e consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie: sono tassativamente vietati pertanto la sosta del pubblico fuori dagli esercizi con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale, nonchĆ© ogni forma di assembramento;
-tutte le attivitĆ  commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicola, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attivitĆ  produttiva e di servizi continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
– nel caso di svolgimento di attivitĆ  lavorative presso il domicilio, ĆØ obbligatorio indossare costantemente la mascherina, igienizzare le mani e, laddove possibile in relazione alla tipologia di attivitĆ , mantenere la distanza interpersonale di 1 metro evitando i contatti;
– dalle ore 18,00 di ogni giorno ĆØ altresƬ vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, altri alcolici e superalcolici), sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico; si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere;
– sono chiusi il museo e la biblioteca comunale;
– proseguono in presenza i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attivitĆ  formative per le quali ĆØ stabilita la modalitĆ  a distanza; sono altresƬ consentite le altre attivitĆ  educative (es. SET) con rapporto 1/1;
– ĆØ chiuso il mercato settimanale e vietata la vendita ambulante in tutto il territorio comunale;
– ĆØ consentito svolgere attivitĆ  motoria all’aria aperta esclusivamente in forma individuale ovvero in compagnia solo laddove ricorrano le condizioni (es. accompagnare minori o persone non autosufficienti);
– ĆØ consentita l’attivitĆ  sportiva all’aria aperta garantendo tassativamente il distanziamento interpersonale di 2 metri: ĆØ vietata ogni altro tipo di attivitĆ  correlata tra cui riunioni conviviali al termine dell’attivitĆ  sportiva;
– si rammenta che sono vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto le riunioni conviviali conseguenti alle cerimonie civili e religiose; con riguardo alle abitazioni private si rammenta altresƬ che ĆØ fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi;
– per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, ĆØ fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione all’interno della chiesa ĆØ limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; ĆØ fatto divieto assoluto di assembramento all’esterno della Chiesa nonchĆ© all’interno del cimitero; ĆØ vietato altresƬ qualsiasi corteo verso il medesimo

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